La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di frodi R.C. auto e modulo C.A.I.

La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di frodi R.C. auto e modulo C.A.I.
12 Luglio 2016: La Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di frodi R.C. auto e modulo C.A.I. 12 Luglio 2016

Con l’ordinanza n. 12370/2016 la Corte di Cassazione convalida l’orientamento già espresso con la sentenza n. 15881/2013, per cui «in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio» (il testo integrale di questa sentenza e la nota di Giampaolo Miotto “Frodi Assicurative, R.C. auto e constatazione amichevole” sono pubblicate sul Sito). Nel caso specifico la Corte, pur rilevando che in realtà il ricorrente intendeva provocare un riesame del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, osserva che la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria, risultava adeguatamente motivata. Essa ha quindi ritenuto che correttamente il Giudice di merito avesse negato valore probatorio al modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti a fronte delle molteplici circostanze di segno contrario: “1) l'inverosimiglianza di un incidente con danni alla vettura di significativa entità senza che il conducente avesse riportato conseguenze; 2) la mancanza di documentazione attestante il ricovero dell'U. presso un pronto soccorso ospedaliero; 3) la non corrispondenza della data della ricevuta fiscale relativa alla chiamata del carro attrezzi rispetto a quella dell'incidente; 4) la mancanza di ogni prova circa la chiamata, sul luogo e nell'ora del sinistro, della Polizia  stradale; 5) l'esito della c.t.u, che aveva concluso nel senso dell'impossibilità di accertare la reale dinamica dell'incidente”. In sostanza, l’insieme di tali circostanze era incompatibile con le risultanze del modulo C.A.I. e quindi, a ben guardare, l’oggetto della prova richiesta al danneggiato era rappresentato dall’effettivo accadimento dell’incidente stradale che avrebbe dovuto causare i danni (al suo autoveicolo) per i quali questi chiedeva di essere risarcito. Con riguardo a tale specifico oggetto, quindi, nessun valore probatorio poteva attribuirsi al modulo C.A.I., come la Cassazione ribadisce. Essa aggiunge che, a questo stesso fine, nessun valore di prova assumeva la mancata risposta dell’altro conducente convenuto, al quale l’attore aveva deferito l’interrogatorio formale.

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